Corso Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il D.Lgs. 81/08 afferma che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro" e, in base all'art. 47 c. 2 del D.Lgs. 81/08 è obbligatoria. - Nelle aziende fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. (art. 47, comma 3). - Nelle aziende con più di 15 dipendenti è previsto un collegamento tra la rappresentanza per la sicurezza e rappresentanza sindacale poichè il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda. In loro assenza il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno. (art. 47, comma 4) Qualora non si proceda alle suddette elezioni (e alla successiva comunicazione all’INAIL del nominativo) le funzioni del Rappresentante dei lavoratori verranno svolte da un Rappresentante dei lavoratori territoriale, il quale verrà attribuito d’ufficio dall’OPTA (Organismo Paritetico Territoriale Aziendale), esterno quindi all’azienda, il quale avrà diritto, però, alle stesse attribuzioni e competenze di quello interno (es. libero accesso ai luoghi di lavoro, alla documentazione ecc.). Durata del corso 32 ore più 4 ore di verifiche di apprendimento di 4 ore: totale 36 ore. Validità del corso: 1 anno, poi sarà necessario un aggiornamento di 4 o 8 ore a seconda delle dimensioni aziendali.
Aggiornamento
Il D.Lgs. 81/08 prevede che la figura di RLS vada aggiornata ogni anno. Il corso ha durata differente a seconda delle dimensioni aziendali: un'azienda che ha dai 15 ai 50 lavoratori dovrà frequentare un corso di 4 ore mentre un'azienda che ha dai 50 lavoratori in su ha 8 ore di formazione obbligatoria.
Durata del corso
- da 15 a 50 lavoratori: 4 ore
- da 50 lavoratori: 8 ore.

Validità del corso: 1 anno.