È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30/04/2024 la Legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge n. 19/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e che aveva introdotto la patente e punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.
La Legge 56/2024 ha introdotto delle variazioni all’art. 29, comma 19 del decreto legge 19/2024, che aveva modificato l’art. 27 del D.Lgs. 81/08, introducendo un sistema di certificazione per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri mediante rilascio di una patente a punti, con decurtazione punti o sospensione nel caso di infortuni.
Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lg. 81/08, dovranno essere in possesso della patente a crediti.
Rispetto a quanto previsto in passato, ora sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Altra novità, rispetto a quanto inizialmente previsto nel Decreto Legge, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti fuori dell’Italia è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Per poter ottenere la patente, le imprese e i lavoratori autonomi, dovranno dimostrare di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIAA, osservanza della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, possesso di DURC, DURF, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dell’avvenuta designazione del RSPP, se prevista.
Per la dimostrazione di quanto qui sopra indicato, viene introdotta la possibilità per imprese e lavoratori autonomi di ricorrere all’autocertificazione di possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000.
A seguito di una verifica da parte d’organo di vigilanza effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente viene revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo ha la possibilità di presentare domanda per ottenere una nuova patente secondo quanto stabilito dal comma 1.
La patente rilasciata ha inizialmente un punteggio pari a 30 punti (o crediti).
Le imprese o i lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 se nella patente in loro possesso sono presenti almeno 15 crediti.
La Legge 56/2024 ha introdotto uno specifico Allegato I-bis per l’individuazione delle violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente a punti. Si tratta di 29 fattispecie. La decurtazione dei punti è correlata alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.
Al comma 7 dell’art. 27 del D.Lgs.81/2008 si specifica ora che sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 divenute definitive. Tali provvedimenti definitivi sono comunicati, entro 30 giorni, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
Il nuovo comma 6 dell’art. 27 del D.Lgs.81/2008 prevede che, se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Di seguito riportiamo le 29 fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27 del D.Lgs. 81/08:
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. Tali soggetti possono completare le attività oggetto dell’appalto o del subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08.
Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza patente o con patente con meno di 15 punti, è applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000.
Viene confermata la non necessità del possesso della patente a punti per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, precisando che deve essere in classifica pari o superiore alla III.
Il testo della Legge 56/2024 rimanda a successivi decreti del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per:
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