Decreto-legge 4 maggio 2023 n.48: modificato il D.Lgs.81/2008

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Si porta a conoscenza che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il Decreto-legge 4 maggio 2023 n.48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.

Il suddetto Decreto-legge è entrato in vigore il 05 maggio 2023.

Riassumiamo evidenziate in ROSSO le modifiche apportate al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 inserite nell'art.14 del Decreto-legge 04 maggio 2023:

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18 comma 1 lett.a)

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei  rischi di cui all'articolo 28.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 230-bis DEL CODICE CIVILE E AI LAVORATORI AUTONOMI (art.21comma 1 lett.a)

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonche' idonee opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (art.25 comma 1 lett.e-bis e lett.n-bis)

e-bis) in occasione delle visite  di  assunzione,  richiede  al  lavoratore  la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione  del  giudizio  di idoneita'.

n-bis) in  caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo  di  un  sostituto,  in  possesso  dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (art.37 comma 2 lett.b-bis)

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi  in materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa  di  riferimento,  sia  da  parte  dei soggetti che  erogano  la  formazione,  sia  da  parte  dei  soggetti destinatari della stessa.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art.71 sostituzione del comma 12)

12. I soggetti privati abilitati acquistano  la  qualifica  di incaricati  di  pubblico  servizio  e  rispondono  direttamente  alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO (art.72 modifica del comma 2)

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per  tutta la durata del noleggio o  della  concessione  dell'attrezzatura,  una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati  conformemente  alle disposizioni  del  presente  Titolo,  dei  soggetti  individuati  per l'utilizzo.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (art.73 comma 4-bis)

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle  attrezzature  che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo  71,  comma  7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo  idoneo  e sicuro.

SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE, DEL NOLEGGIATORE E DEL CONCEDENTE IN USO (art.87 comma 2 lett.c)

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ALLEGATO V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8
e dell'articolo 73, comma 4-bis;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

 

Il nostro Studio rimane come sempre a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 

Centro Antinfortunistico S.r.l.