E' stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».”.
Il suddetto DPCM entrerà in vigore il 6 marzo 2021 e sarà valido fino al 6 aprile 2021.
Esso ha una struttura diversa dal precedente DPCM 14 gennaio 2021 e, nello specifico, è costituito dai seguenti Capi:
· Capo I (artt. 1- 6) - Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
· Capo II (art. 7) - Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca
· Capo III (art. 8 - 32) - Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla
· Capo IV (artt. 33 - 37) - Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona arancione
· Capo V (artt. 38 - 48) - Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa
· Capo VI (artt. 49 - 51) - Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l’estero
· Capo VII (artt. 52 - 54) - Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti
· Capo VIII (artt. 55 - 57) - Disposizioni riguardanti l’esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali
In seguito vi riassumiamo le principali novità, allegandovi il documento completo:
ZONA GIALLA |
Spostamenti -Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino. -Vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome. -Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. -Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione
Spostamenti verso abitazioni private -È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nella stessa Regione, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono
Bar e Ristoranti -Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. -Massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi. -Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. -Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. -Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00.
Attività commerciali al dettaglio e centri commerciali -Chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Servizi alla persona -Le attività relative ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli e delle Linee Guida.
Scuola -È prevista la facoltà, con decisioni dei Presidenti di Regione, di chiudere gli Istituti con ricorso alla Dad in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Attività motoria e sportiva -Consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto e in forma individuale. -Restano chiuse le palestre e le piscine e centri benessere.
Teatri, cinema, sale da concerto -Dal 27 marzo 2021 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto possono svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati.
Discoteche e sale da ballo -Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività in sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso.
Trasporto pubblico locale -Nei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Sale giochi -Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie
Convegni, cerimonie pubbliche, riunioni -Restano sospesi i convegni e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. -Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico. -Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza, è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Lavoro -Rimane fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile sia nella pubblica amministrazione sia nel settore privato. |
ZONA ARANCIONE |
Spostamenti -Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino. -Vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome. -Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. -Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione -Nei piccoli comuni con massimo 5000 abitanti sono consentiti spostamenti in un raggio di 30 km con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia
Spostamenti verso abitazioni private -È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nella stessa Regione, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono
Bar e Ristoranti -Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). -Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. -Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
Musei e luoghi della cultura -Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. -Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche anche all’aperto.
Lavoro -Rimane fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile sia nella pubblica amministrazione sia nel settore privato. |
ZONA ROSSA |
Spostamenti -Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino. -Vietati gli spostamenti all’interno del proprio Comune, verso altri Comuni -Vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome. -Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. -Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.
Bar e Ristoranti -Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelateria, pasticcerie). -Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
Attività commerciali al dettaglio e centri commerciali -Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. -Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. -Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Servizi alla persona -Sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione delle lavanderie, tintorie e servizi pompe funebri -Chiusi barbieri e parrucchieri.
Scuola -Chiusura delle scuole e didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado
Attività motoria e sportiva -Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. -Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
Musei e luoghi della cultura -Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
Lavoro -Rimane fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile sia nella pubblica amministrazione sia nel settore privato. |
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