
Principali modifiche al D. Lgs. 81/08 (Testo Unico)
Il d.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, ha apportato modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Senza alcuna pretesa di completezza e rimandando, per una più approfondita analisi relativa ad ogni singola tipologia, al proprio referente aziendale, si elencano di seguito le principali modifiche:
1. È stato eliminato il divieto, da parte del medico competente, di visite preventive in fase preassuntiva, ma il datore di lavoro può far effettuare tali visite anche da medici del Dipartimento di Prevenzione delle ASL;
2. Il datore di lavoro deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, stilato dal medico competente;
3. È stata resa obbligatoria la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, per verificare che il lavoratore continui ad essere idoneo alla propria mansione;
4. È previsto che entro il 31 dicembre 2009, con Accordo Stato/Regioni vengano rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza;
5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente tale avvenimento, al medico competente;
6. Previa intesa con il datore di lavoro delegante è stata prevista la possibilità, per il delegato, di sub-delegare funzioni “specifiche” ad altri soggetti;
7. Il documento di valutazione di rischi, che può essere redatto anche su supporto informatico, deve essere consultato dal rappresentante dei lavoratori, esclusivamente in azienda;
8. Il datore di lavoro deve comunicare il nominativo del rappresentante dei lavoratori non più ogni anno, ma solo all’atto della sua designazione/elezione; pertanto coloro che abbiano già effettuata tale comunicazione non devo farne altre, mentre coloro che non vi avessero provveduto dovranno farlo con le modalità indicate dall’INAIL nel proprio sito;
9. Il datore di lavoro deve concordare con il medico competente il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e custodirne gli originali, salvo termini più lunghi previsti da norme speciali, per almeno dieci anni;
10. Il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) deve essere redatto ora, non solo in caso affidamento di lavori, ma anche di servizi e forniture, però può essere omesso per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture, nonché qualora i lavori, i servizi o le forniture non siano di durata superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari elencati nell’allegato XI; si prevede però che esso debba essere adeguato in funzione dell’evoluzione di lavori, servizi o forniture; si prevede infine che tale documento non debba essere redatto nel caso in cui l’azienda non abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro; è stato chiarito infine che i costi da indicare nel contratto sono quelli relativi alle sole misure adottate per eliminare o ridurre le interferenze e non a tutti i costi per la sicurezza;
11. La valutazione dello stress lavoro-correlato, è stato prorogato fino al momento in cui la Commissione Consultiva permanente non avrà indicato le metodologie di effettuazione, o in carenza di tali indicazioni, al massimo fino al 1° agosto 2010;
12. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere rielaborato, nel termine di trenta giorni, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
13. È stata sanzionata la mancata formazione ed il relativo aggiornamento, non solo dei preposti, ma anche dei dirigenti.
Ricordando a tutte le aziende assistite che sono già stati attivati corsi di formazione per approfondimenti ulteriori, il cui programma è visibile anche nel sito di questo Studio, e che tutte le informazioni o i chiarimenti ritenuti necessari potranno essere rivolti al sottoscritto o ai singoli referenti aziendali, si porgono cordiali saluti.
Alberto Andreani
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